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LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA : fondato con
atto costitutivo del 4 marzo 1993.
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1
Viene costituita un’associazione a cui viene dato
il nome di LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, provvisoriamente
presso la Ditta "Olimpic Motors” in via Emilia Ponente n°64 - 40133
Bologna. L’associazione accoglie e unisce tutti i possessori o simpatizzanti di
scooters Lambretta ed è anche aperta a chi ama lo scooter in genere o i
motoveicoli d’epoca.
Art. 2
La durata dell’Associazione viene stabilita
in anni 20, vale a dire fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe.
Art. 3
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) riunire in un’unica grande Famiglia i
simpatizzanti della gloriosa LAMBRETTA e dello scooter nonché coloro che
apprezzano i moto veicoli d’epoca.
b) diffondere l’uso ed il restauro della
LAMBRETTA e dei motoveicoli d’epoca consigliando ed aiutando i Soci nel
reperire i pezzi di ricambio al giusto prezzo, fornendo le notizie tecniche
necessarie per la miglior riuscita del restauro, creando il “Notiziario Lambretta” contenente una speciale
rubrica di scambio e compra-vendita tra i Soci.
e) organizzare raduni in Emilia-Romagna per
valorizzare località poco conosciute ma interessanti per bellezze naturali,
architettoniche o storiche, promuovere iniziative di aggregazione sociale con
gite e convivi nell’ambito regionale o nazionale.
f) collaborare con Club ed Organizzazioni
d’Europa per programmare incontri, raduni e mostre di scooters e motoveicoli
d’epoca.
Art. 4
L’Associazione è apolitica e apartitica. La sua bandiera è quella nazionale unitamente
ai vessilli che porteranno la dicitura LAMBRETTA.
Art. 5
L’Associazione non ha fini di lucro. Le
entrate serviranno per le spese necessarie al sostentamento del Sodalizio e per
tutte quelle attività sociali che verranno programmate dal Consiglio Direttivo,
Art. 6
Il bilancio annuale, sotto diretta
responsabilità del Presidente, non potrà mai chiudere in passivo. Gli eventuali
avanzi saranno conteggiati nel successivo esercizio.
Art. 7
Le entrate di bilancio saranno determinate
dalle quote sociali, da somme provenienti da sponsorizzazioni, da eventuali
lasciti a contributi straordinari di Soci o Simpatizzanti.
Art. 8
I Soci potranno corrispondere le quote
sociali annualmente o per biennio
anticipato. Tutti coloro che aderiscono al LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA
si impegnano a condividere lo spirito di fraternità sportiva sotto il cui segno
è nato il Sodalizio.
Norme riguardanti le modalità di associazione
Art. 9
Chi desidera aderire al LAMBRETTA CLUB EMILIA
ROMAGNA (L.C.E.R.) dovrà compilare un
modulo apposito che gli verrà consegnato o inviato a domicilio dalla
Segreteria. L’iscrizione è subordinata dall’accettazione della domanda da parte
del Consiglio Direttivo in carica e dalla ratifica in sede assembleare.
Art.10
Tutti I Soci in regola con il pagamento delle
quote sono considerati Effettivi.
Eventuali Soci Onorari, nominati dall’assemblea dei Soci ed esentati dal
pagamento delle quote, sono pure considerati effettivi e partecipano alle
assemblee con diritto di voto. Si diventa Socio effettivo subito dopo la
ratifica assembleare della domanda inoltrata, al Consiglio Direttivo tramite la
Segreteria.
ORGANI DELL ‘ASSOCIAZIONE
Art. 11
Sono organi del LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA
a) l’Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria,
b) il Consiglio Direttivo.
e) il Presidente in carica.
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria. Come Assemblea
Straordinaria potrà essere richiesta sia dal Consiglio Direttivo sia da un
numero dì Soci, non inferiore ad un terzo dei tesserati, previa domanda scritta
inoltrata al Presidente in carica.
Art. 13
La data e il luogo dell’assemblea verranno
comunicati ai Soci con lettera normale o con apposito comunicato inserito nel
"Notiziario” semestrale edito dal L.C.E.R.
Art. 14
in Assemblea Ordinaria si delibera sui seguenti
punti:
a) elezione per le cariche Sociali
b) esamina ed eventuale approvazione del
Bilancio Consuntivo
e) esamina ed eventuale approvazione del
Bilancio Preventivo
d) ammissione dei Soci Effettivi
e) nomina dei Soci Onorari.
f) argomenti indicati nell’Ordine del Giorno
Compilato dal Consiglio Direttivo.
g) varie ed eventuali che dovranno pervenire
al C.D. almeno 10 giorni prima della data assembleare con richiesta scritta e
firmata da un minimo di sei Soci Effettivi.
In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano
Sugli argomenti inseriti nell’ordine del Giorno, sulle modifiche allo Statuto,
sullo scioglimento dell’Associazione
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 15
L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione,
è regolarmente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega,
almeno la metà degli iscritti come Soci Effettivi. Ogni Socio non potrà rappresentare più di sei
Soci Effettivi che gli avranno sottoscritto la delega. In seconda convocazione
l’Assemblea potrà deliberare ed essere validamente costituita qualunque sia il
numero di partecipanti, presenti o delegati.
La validità dell’assemblea sarà soggetta alle regole dettate dal Codice
Civile per quanto non previsto dal presente Statuto. Il controllo dei Sodi
intervenuti sarà fatto a cura del Presidente, eletto specificatamente in
occasione detta assemblea per alzata di mano dagli intervenuti stessi,
coadiuvato da un Segretario. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti,
Art. 16
Le votazioni avverranno per alzata di mano e,
se richiesto anche da un solo Socio, avverranno con scheda segreta. In questo
caso si. dovrà, procedere alla nomina dì due scrutatori coadiuvati dal Segretario
scelto dal Presidente dell’Assemblea. In occasione del rinnovo delle cariche
sociali la votazione avverrà obbligatoriamente con scheda segreta.
Art. 17
Eventuali procedimenti disciplinari verranno
accertati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al giudizio dell’Assemblea,
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 18
Valgono le
stesse regole dell’Assemblea
Ordinaria con eccezione che le delibere devono essere approvate con la
maggioranza dei due terzi degli intervenuti come quota minima. Le
votazioni verranno
sempre effettuate con scheda segreta, senza deroghe. Il Presidente,
nominato in
Assemblea, dopo aver accertato la validità della stessa,
procederà alla nomina del Segretario e di due Scrutatori
prima di procedere con l’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
Il Consiglio Direttivo investito di potere
deliberante per la norma le amministrazione del Club e per la programmazione
delle manifestazioni organizzate dal L.C.E.R. Spetta anche al C.D. decidere a quali
raduni parteciperà ufficialmente il Club
tenendo conto dei suggerimenti provenienti dai Soci. I Consiglieri potranno
proporre la formazione di commissioni tra i Membri del Sodalizio per
condividere gli oneri organizzativi provenienti da attività sportive,
culturali, d’informazione ai Soci e di pubbliche relazioni. Permanentemente
avranno vita una Commissione Tecnica e una Commissione Escursioni.
Il Consiglio Direttivo sarà formato da 5 o da
7 Consiglieri. Normalmente rimane in carica tre anni ed i suoi Membri sono
rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di eleggere, tra i
membri votati dall’Assemblea Ordinaria, il Presidente. Sempre tra i
Consiglieri, il Presidente eletto nominerà un Vice-Presidente ed un Segretario.
Se il Segretario potrà svolgere anche il compito di Tesoriere sarà investito
delle due cariche, se invece il Presidente ritiene troppo gravoso l’incarico
nominerà Tesoriere un altro Membro del C.D.
Art. 20
Il Presidente deve convocare il Consiglio
Direttivo almeno tre volte in un anno solare.
Perché siano valide le sue delibere dovranno essere presenti almeno tre
membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, In assenza del Presidente il
Vice-Presidente ha tutte le funzioni e capacità deliberative del Presidente.
Qualora il Presidente non abbia convocato il C.D. da oltre tre mesi e due
Consiglieri ritengano opportuno convocarlo sono autorizzata a procedere in merito.
In casi ritenuti di grande importanza ed urgenti potrà essere convocato il
Consiglio, in ogni tempo, da almeno tre Consiglieri.
IL PRESIDENTE
Art. 21
il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali, vigila
sull’osservanza delle norme statutarie e coordina il Consiglio Direttivo nelle
sue funzioni. E’ anche suo compito esaminare le richieste dei Soci per
sottoporle al C.D. o alle Assemblee e vigilare sull’andamento amministrativo
per predisporre i bilanci da sottoporre ai Sindaci Revisori. Essendo nominato
dal Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni decade con lo stesso
Consiglio Direttivo.
IL
COLLEGIO DEL SINDACI REVISORI
Art. 22
Il collegio dei Sindaci Revisori dei conti
composto da due Membri effettivi e da uno Supplente. I Membri vengono nominati
nell’Assemblea Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo e restano
in carica tre anni come i Consiglieri. Anche i Sindaci sono rieleggibili.
L’Assemblea sceglierà i Sindaci tra i Soci stessi preferendo persone di
specifica cultura.
I Sindaci Revisori hanno il controllo della
gestione economica e finanziaria dell’amministrazione ed a loro spetta
l’approvazione del bilancio annuale che dovrà pervenire al loro recapito almeno
un me se prima dell’assemblea indetta per esaminare il suddetto bilancio.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23
L’esercizio sociale coincide con l’anno
solare a la contabilità sarà chiusa il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 24
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e
non danno luogo ad alcuna indennità.
Verranno solo rimborsate le spese sostenute per acquisti autorizzati dal
Consiglio Direttivo. Per incarichi specifici potranno essere rimborsate anche
spese personali, sempre su preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo,
Art. 25
Le quote sociali dovranno essere contenute il
più possibile e l’eventuale aumento dovrà essere proposto dal C.D. ai Soci e
ratificato in Assemblea Ordinaria dopo che sarà ammesso nell’Ordine del Giorno.
Art. 26
I Soci si impegnano a versare la quota
sociale entre il mese di febbraio. Trascorso un mese verranno considerati
morosi a tutti gli effetti a meno che abbiano inviato alla Presidenza
dimissioni scritte entro il 10 gennaio dell’anno in corso.
Art. 27
Il Consiglio Direttivo può deliberare
annualmente il numero dei suoi Membri e può crescere o calare i componenti tra
5 e 7. Nel caso che venga presa una decisione del genere,deve essere convocata
un’Assemblea per scegliere i nuovi Consiglieri o ridurne il numero.
Art. 28
Ai Soci dovrà essere comunicato un riassunto
sugli argomenti trattati in Assemblea, con lettera o con pubblicazione sui “Notiziario
Lambretta” semestrale. Il Consiglio Direttivo dovrà anche riferire ai Soci, in
sede assembleare, gli argomenti trattati e il lavoro svolto durate le riunioni
effettuate durante l'anno.
Art. 29
Nel caso in cui l’Associazione fosse sciolta
da un’Assemblea Straordinaria dei Soci, come prevede lo Statuto, si provvederà
alla nomina di un Liquidatore che deciderà a chi devolvere le rimanenze
patrimoniali.
Il Liquidatore verrà indicato dall’Assemblea
stessa e potrà essere un Socio o persona estranea al Sodalizio.