Lambretta Club Emilia Romagna Statuto L.C.E.R.
Copia fotostatica dell'originale!!!!


LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA : fondato con atto costitutivo del 4 marzo 1993.
 
STATUTO
 
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
 
Art. 1
Viene costituita un’associazione a cui viene dato il nome di LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, provvisoriamente presso la Dit­ta "Olimpic Motors” in via Emilia Ponente n°64 - 40133 Bologna. L’associazione accoglie e unisce tutti i possessori o simpatizzanti di scooters Lambretta ed è anche aperta a chi ama lo scooter in genere o i motoveicoli d’epoca.
 
Art.  2
La durata dell’Associazione viene stabilita in anni 20, vale a dire fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe.
 
Art.  3
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) riunire in un’unica grande Famiglia i simpatizzanti della gloriosa LAMBRETTA e dello scooter nonché coloro che apprezzano i moto veicoli d’epoca.
b) diffondere l’uso ed il restauro della LAMBRETTA e dei motoveicoli d’epoca consigliando ed aiutando i Soci nel reperire i pezzi di ricambio al giusto prezzo, fornendo le notizie tecniche necessarie per la miglior riuscita del restauro, creando il  “Notiziario Lambretta” contenente una speciale rubrica di scambio e compra-vendita tra i Soci.
e) organizzare raduni in Emilia-Romagna per valorizzare località poco conosciute ma interessanti per bellezze naturali, architettoniche o storiche, promuovere iniziative di aggregazione sociale con gite e convivi nell’ambito regionale o nazionale.
f) collaborare con Club ed Organizzazioni d’Europa per programmare incontri, raduni e mostre di scooters e motoveicoli d’epoca.
 
Art. 4
L’Associazione è apolitica e apartitica.  La sua bandiera è quella nazionale unitamente ai vessilli che porteranno la dicitura LAMBRETTA.
 
Art. 5
L’Associazione non ha fini di lucro. Le entrate serviranno per le spese necessarie al sostentamento del Sodalizio e per tutte quelle attività sociali che verranno programmate dal Consiglio Direttivo,
 
Art. 6
Il bilancio annuale, sotto diretta responsabilità del Presidente, non potrà mai chiudere in passivo. Gli eventuali avanzi saranno conteggiati nel successivo esercizio.
 
Art. 7
Le entrate di bilancio saranno determinate dalle quote sociali, da somme provenienti da sponsorizzazioni, da eventuali lasciti a contributi straordinari di Soci o Simpatizzanti.
 
Art. 8
I Soci potranno corrispondere le quote sociali annualmente o per biennio  anticipato. Tutti coloro che aderiscono al LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA si impegnano a condividere lo spirito di fraternità sportiva sotto il cui segno è nato il Sodalizio.
 
 
Norme riguardanti le modalità di associazione
 
Art. 9
Chi desidera aderire al LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA (L.C.E.R.) dovrà  compilare un modulo apposito che gli verrà consegnato o inviato a domicilio dalla Segreteria. L’iscrizione è subordinata dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo in carica e dalla ratifica in sede assembleare.
 
Art.10  
Tutti I Soci in regola con il pagamento delle quote sono considerati Effettivi.  Eventuali Soci Onorari, nominati dall’assemblea dei Soci ed esentati dal pagamento delle quote, sono pure considerati effettivi e partecipano alle assemblee con diritto di voto. Si diventa Socio effettivo subito dopo la ratifica assembleare della domanda inoltrata, al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria.
 
ORGANI DELL ‘ASSOCIAZIONE
 
Art. 11
Sono organi del LAMBRETTA CLUB EMILIA-ROMAGNA
a) l’Assemblea dei Soci, Ordinaria e Straordinaria,
b) il Consiglio Direttivo.
e) il Presidente in carica.
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI
 
Art. 12
L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordinaria. Come Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta sia dal Consiglio Direttivo sia da un numero dì Soci, non inferiore ad un terzo dei tesserati, previa domanda scrit­ta inoltrata al Presidente in carica.
 
Art. 13
La data e il luogo dell’assemblea verranno comunicati ai Soci con lettera normale o con apposito comunicato inserito nel "Notiziario” semestrale edito dal L.C.E.R.
 
Art. 14
in Assemblea Ordinaria si delibera sui seguenti punti:
a) elezione per le cariche Sociali
b) esamina ed eventuale approvazione del Bilancio Consuntivo
e) esamina ed eventuale approvazione del Bilancio Preventivo
d) ammissione dei Soci Effettivi
e) nomina dei Soci Onorari.
f) argomenti indicati nell’Ordine del Giorno Compilato dal Consiglio Direttivo.
g) varie ed eventuali che dovranno pervenire al C.D. almeno 10 giorni prima della data assembleare con richiesta scritta e firmata da un minimo di sei Soci Effettivi.
 
In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano Sugli argomenti inseriti nell’ordine del Giorno, sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento  dell’Associazione
 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA
 
 
Art. 15
L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno la metà degli iscritti come Soci Effettivi.  Ogni Socio non potrà rappresentare più di sei Soci Effettivi che gli avranno sottoscritto la delega. In seconda convocazione l’Assemblea potrà deliberare ed essere validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti, presenti o delegati.  La validità dell’assemblea sarà soggetta alle regole dettate dal Codice Civile per quanto non previsto dal presente Statuto. Il controllo dei Sodi intervenuti sarà fatto a cura del Presidente, eletto specificatamente in occasione detta assemblea per alzata di mano dagli intervenuti stessi, coadiuvato da un Segretario. Le delibere sono approvate a maggioranza dei pre­senti,
 
Art. 16
Le votazioni avverranno per alzata di mano e, se richiesto anche da un solo Socio, avverranno con scheda segreta. In questo caso si. dovrà, procedere alla nomina dì due scrutatori coadiuvati dal Segretario scelto dal Presidente dell’Assemblea. In occasione del rinnovo delle cariche sociali la votazione avverrà obbligatoriamente con scheda segreta.
 
Art. 17
Eventuali procedimenti disciplinari verranno accertati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al giudizio dell’Assemblea,
 
 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
Art. 18
Valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria con eccezione che le delibere devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti come quota minima. Le votazioni verranno sempre effettuate con scheda segreta, senza deroghe. Il Presidente, nominato in Assemblea, dopo aver accertato la validità della stessa, procederà  alla nomina del Segretario e di due Scrutatori prima di procedere con l’Ordine del Giorno.
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Art. 19
Il Consiglio Direttivo investito di potere deliberante per la norma le amministrazione del Club e per la programmazione delle manifestazio­ni organizzate dal L.C.E.R.  Spetta anche al C.D. decidere a quali raduni  parteciperà ufficialmente il Club tenendo conto dei suggerimenti provenienti dai Soci. I Consiglieri potranno proporre la formazione di commissioni tra i Membri del Sodalizio per condividere gli oneri organizzativi provenienti da attività sportive, culturali, d’informazione ai Soci e di pubbliche relazioni. Permanentemente avranno vita una Commissione Tecnica e una Commissione Escursioni.
Il Consiglio Direttivo sarà formato da 5 o da 7 Consiglieri. Normalmente rimane in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di eleggere, tra i membri votati dall’Assemblea Ordinaria, il Presidente. Sempre tra i Consiglieri, il Presidente eletto nominerà un Vice-Presidente ed un Segretario. Se il Segretario potrà svolgere anche il compito di Tesoriere sarà investito delle due cariche, se invece il Presidente ritiene troppo gravoso l’incarico nominerà Tesoriere un altro Membro del C.D.
 
Art. 20
Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte in un anno solare.  Perché siano valide le sue delibere dovranno essere presenti almeno tre membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, In assenza del Presidente il Vice-Presidente ha tutte le funzioni e capacità deliberative del Presidente. Qualora il Presidente non abbia convocato il C.D. da oltre tre mesi e due Consiglieri ritengano opportuno convocarlo sono autorizzata a procedere in merito. In casi ritenuti di grande importanza ed urgenti potrà essere convocato il Consiglio, in ogni tempo, da almeno tre Consiglieri.
 
 
IL PRESIDENTE
 
Art. 21
il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali, vigila sull’osservanza delle norme statutarie e coordina il Consiglio Direttivo nelle sue funzioni. E’ anche suo compito esaminare le richieste dei Soci per sottoporle al C.D. o alle Assemblee e vigilare sull’andamento amministrativo per predisporre i bilanci da sottoporre ai Sindaci Revisori. Essendo nominato dal Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni decade con lo stesso Consiglio Direttivo.
 
 
IL  COLLEGIO  DEL SINDACI  REVISORI
 
Art. 22
Il collegio dei Sindaci Revisori dei conti composto da due Membri effettivi e da uno Supplente. I Membri vengono nominati nell’Assemblea Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni come i Consiglieri. Anche i Sindaci sono rieleggibili. L’Assemblea sceglierà i Sindaci tra i Soci stessi preferendo persone di specifica cultura.
I Sindaci Revisori hanno il controllo della gestione economica e finanziaria dell’amministrazione ed a loro spetta l’approvazione del bilancio annuale che dovrà pervenire al loro recapito almeno un me se prima dell’assemblea indetta per esaminare il suddetto bilancio.
 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare a la contabilità sarà chiusa il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 24
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno luogo ad alcuna  indennità. Verranno solo rimborsate le spese sostenute per acquisti autorizzati dal Consiglio Direttivo. Per incarichi specifici potranno essere rimborsate anche spese personali, sempre su preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo,
 
Art. 25
Le quote sociali dovranno essere contenute il più possibile e l’eventuale aumento dovrà essere proposto dal C.D. ai Soci e ratificato in Assemblea Ordinaria dopo che sarà ammesso nell’Ordine del Giorno.
 
Art. 26
I Soci si impegnano a versare la quota sociale entre il mese di febbraio. Trascorso un mese verranno considerati morosi a tutti gli effetti a meno che abbiano inviato alla Presidenza dimissioni scritte entro il 10 gennaio dell’anno in corso.
 
Art. 27
Il Consiglio Direttivo può deliberare annualmente il numero dei suoi Membri e può crescere o calare i componenti tra 5 e 7. Nel caso che venga presa una decisione del genere,deve essere convocata un’Assemblea per scegliere i nuovi Consiglieri o ridurne il numero.
 
Art. 28
Ai Soci dovrà essere comunicato un riassunto sugli argomenti trattati in Assemblea, con lettera o con pubblicazione sui “Notiziario Lambretta” semestrale. Il Consiglio Direttivo dovrà anche riferire ai Soci, in sede assembleare, gli argomenti trattati e il lavoro svolto durate le riunioni effettuate durante l'anno.
 
Art. 29
Nel caso in cui l’Associazione fosse sciolta da un’Assemblea Straordinaria dei Soci, come prevede lo Statuto, si provvederà alla nomina di un Liquidatore che deciderà a chi devolvere le rimanenze patrimoniali.
Il Liquidatore verrà indicato dall’Assemblea stessa e potrà essere un Socio o persona estranea al Sodalizio.